PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Registrazione dei veicoli).

      1. I procedimenti amministrativi di immatricolazione e di reimmatricolazione e di iscrizione e di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui agli articoli 93 e 94 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono unificati nel procedimento di registrazione presso il pubblico registro automobilistico (PRA) gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI).

Art. 2.
(Carta del veicolo).

      1. La carta di circolazione e il certificato di proprietà, di cui all'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono sostituiti dalla carta del veicolo, predisposta in conformità al modello approvato con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge.
      2. La carta del veicolo contiene tutti i dati tecnico-costruttivi e giuridico-patrimoniali dell'autoveicolo, del motoveicolo o del rimorchio ed è rilasciata, congiuntamente alle targhe, dagli uffici provinciali dell'ACI e dalle imprese di consulenza automobilistica abilitate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni, previo versamento di tutti gli importi dovuti, anche mediante l'utilizzo di moneta elettronica.
      3. Le procedure relative allo sportello telematico dell'automobilista (STA), previste dal regolamento di cui al decreto del

 

Pag. 5

Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni, sono estese a ogni tipo di operazione relativa all'immatricolazione, alla reimmatricolazione e al passaggio di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli o dei rimorchi, ivi comprese le operazioni escluse dal sistema dello STA ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 358 del 2000, e successive modificazioni.
      4. Con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, sono stabiliti le modalità e i tempi per l'introduzione della carta del veicolo elettronica, da rilasciare su supporto informatico e dotata di un microprocessore e di banda ottica. La carta del veicolo elettronica contiene, oltre ai dati identificativi del proprietario e ai dati tecnici e giuridici dell'autoveicolo, del motoveicolo o del rimorchio, anche le informazioni relative alle revisioni e ai controlli dei gas di scarico effettuati, alla posizione assicurativa e agli incidenti in cui l'autoveicolo, il motoveicolo o il rimorchio sia stato coinvolto.
      5. La carta del veicolo elettronica di cui al comma 4 può altresì avere le caratteristiche tecniche occorrenti per l'apposizione della firma digitale.
      6. Chiunque circola senza avere con sé la carta del veicolo debitamente aggiornata è soggetto all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 180, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      7. Nel codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e nell'ordinamento giuridico vigente, tutti i riferimenti alla carta di circolazione e al certificato di proprietà si intendono operati alla carta del veicolo di cui al presente articolo.

Art. 3.
(Collegamenti telematici).

      1. Il PRA è strutturato secondo criteri di interattività, in modo da assicurare

 

Pag. 6

l'integrazione e l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni nel quadro del Sistema pubblico di connettività, previsto dall'articolo 73 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché l'accesso e l'erogazione di servizi all'utenza e alle aziende anche tramite la rete internet.
      2. Il sistema informativo dell'ACI è popolato e aggiornato con i dati trasmessi in via telematica dal sistema informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei trasporti relativi all'omologazione e alle caratteristiche costruttive degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui agli articoli 75 e 78 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
      3. Il PRA alimenta l'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, aggiornandone le risultanze sulla base delle registrazioni effettuate ai sensi della presente legge.
      4. Il sistema informativo dell'ACI è collegato in via telematica con i sistemi informativi di altre pubbliche amministrazioni per l'acquisizione dei dati di cui al comma 5 del presente articolo, nonché con le imprese di consulenza automobilistica, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e successive modificazioni.
      5. Il PRA è aggiornato d'ufficio sulla base delle comunicazioni inviate in via telematica o su supporto magnetico:

          a) dagli uffici dell'anagrafe, relativamente ai trasferimenti di residenza dei soggetti intestatari degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le variazioni di sede delle società;

          b) dagli organi di polizia che hanno ricevuto la denuncia di perdita di possesso

 

Pag. 7

e di rientro in possesso dell'autoveicolo, del motoveicolo o del rimorchio ovvero la denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta del veicolo di cui all'articolo 2 o delle targhe, nonché dall'autorità giudiziaria o dalla pubblica amministrazione che ha adottato il provvedimento di indisponibilità dell'autoveicolo, del motoveicolo o del rimorchio.

      6. Allo scopo di corrispondere alle esigenze dell'utenza, previa autorizzazione della procura generale della Repubblica competente, possono essere istituiti sportelli avanzati del PRA sul territorio, anche al di fuori del capoluogo di provincia, abilitati all'espletamento del servizio del PRA e preposti, inoltre, anche all'erogazione di servizi amministrativi in favore di soggetti disabili, anziani e appartenenti alle fasce più deboli della popolazione.

Art. 4.
(Regolamento di attuazione e abrogazioni).

      1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dei trasporti e l'ACI, è adottato il regolamento di attuazione della presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
      2. Gli emolumenti e i diritti spettanti al Ministero dei trasporti per le operazioni di immatricolazione e di reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, ivi compresi i proventi derivanti dalla vendita delle targhe, sono versati dall'ACI al medesimo Ministero e destinati al potenziamento delle funzioni tecniche di competenza del Ministero stesso e, in particolare, delle funzioni relative al controllo sugli autoveicoli, sui motoveicoli e sui rimorchi per il miglioramento della sicurezza della circolazione stradale.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, sono abrogate o soppresse, per la parte

 

Pag. 8

incompatibile con la presente legge, le seguenti disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni:

          a) articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 12;

          b) articolo 94, commi 2, 5 e 6;

          c) articolo 95;

          d) articolo 101, commi 2, 3 e 4;

          e) articolo 103, comma 1, secondo e terzo periodo, e comma 2, secondo periodo.

      4. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 402 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, è soppresso.